Mediazione e Patrocinio

aLa mediazione è un istituto che consente alle parti di dirimere una controversia insorta tra di loro mediante il ricorso ad un mediatore appartenente ad un organismo apposito.

La ratio dell’istituto sta nel consentire al suddetto soggetto terzo, assolutamente neutrale rispetto alle parti, appunto il mediatore, di trovare una soluzione mutuamente accettabile e soddisfacente tra i vari contraddittori, che pertanto non saranno ne vincitori ne vinti.

Con il decreto legge 21.06.2013 n. 69 è stata ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda nei casi elencati dall’art. 5, comma I, del D.Lgs. 28/2010. Il tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con la sentenza n.28/2012 della Corte Costituzionale e introdotte nuove regole, ch e si elencano: 
- La procedura di mediazione può essere esperita su consenso delle parti e previo accordo preliminare;
- Solo lo svolgimento dell’incontro preliminare è condizione di procedibilità e deve svolgersi nel termine di 30 gg. dal deposito della relativa istanza con costi contenuti;
- Le controversie da risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali (RCA) sono escluse dalle materie oggetto dell’incontro di programmazione;
- Il Giudice può ordinare, e non solo invitare, le parti in mediazione, indicando il relativo organismo;
- Ai fini dell’omologa il verbale deve essere firmato da tutti gli avvocati che assistono le parti;
- La durata del procedimento di mediazione deve essere ridotta a tre mesi;
- Gli avvocati sono mediatori di diritto. 

La mediazione è obbligatoria nei casi di controversie vertenti sulle seguenti materie:
- Diritti reali;
- Divisione;
- Successione ereditaria;
- Patti di famiglia;
- Locazione;
- Comodato;
- Affitto di azienda;
- Risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi pubblicitari;
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Se le parti raggiungono un accordo, dello stesso si redige verbale che potrà essere omologato dal Giudice e reso esecutivo. 
Nel caso di mancato accordo, il mediatore potrà fare proposta di risoluzione della lite alle parti, che potranno decidere se accettare o meno.
Il comportamento complessivo di entrambe le parti in sede di mediazione, potrà essere valutato anche dal Giudice incaricato, nel successivo giudizio.

b) Il secondo istituto consente alle persone non abbienti e comunque con un reddito imponibile annuo, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 10.766,33, di poter intraprendere un’azione giudiziaria a spese dello stato. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente la famiglia, compreso l’istante. L’unica eccezione si verifica nel caso in cui il richiedente agisca per un diritto della personalità o sia in conflitto con un membro del nucleo familiare convivente, in queste ipotesi non si procede alla sommatoria dei redditi.

Possono accedere al prefato istituto oltre ai cittadini italiani, anche gli stranieri, gli apolidi e gli enti o associazioni che non perseguono fini di lucro od economici.
L’unica eccezione si verifica nel caso in cui si facciano valere diritti propri e non altrui, sono infatti escluse le cessioni del credito e istituti affini.

Un buon accordo garantisce una tutela immediata.